Sez. 3, Sentenza n. 4005 del 12/02/1998 Ud. (dep. 31/03/1998) Rv. 210500 - 01
FINANZE E TRIBUTI - REATI DOGANALI - CONTRABBANDO | Nave utilizzata per la commissione del reato di contrabbando di tabacchi lavorati esteri - Assoggettabilità a confisca obbligatoria - Pretesa appartenenza a persona estranea al reato - Condizioni per escluderla.
FINANZE E TRIBUTI - REATI DOGANALI - CONTRABBANDO
Ai sensi dell'art. 301 del D.P.R. 23 gennaio 1973 n.43 (T.U. delle disposizioni legislative in materia doganale) la nave servita a commettere il reato di contrabbando di tabacchi lavorati esteri è soggetta a confisca obbligatoria. IL terzo comma dell'art.301 ne consente la restituzione all'avente diritto, quale mezzo di trasporto appartenente a persona estranea al reato, soltanto alla duplice condizione che costui dimostri di non avere potuto prevedere l'illecito impiego anche occasionale e di non esser incorso in difetto di vigilanza. La norma non pone a carico dell'accusa l'onere di dimostrare entrambe le suddette condizioni, ma ne pretende la dimostrazione congiunta da parte del proprietario, altrimenti assoggettando il mezzo di trasporto a confisca, in quanto cosa servita a commettere il reato di contrabbando.
Riferimenti normativi: DPR 23/01/1973 num. 43 art. 301 CORTE COST., Cod. Pen. art. 240 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)