Sez. L, Sentenza n. 3478 del 08/06/1985 (Rv. 441113 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - DANNI PER OMESSA ASSICURAZIONE - IN GENERE - OMESSO VERSAMENTO DEI CONTRIBUTI DOVUTI ALL'E.N.A.S.A.R.C.O. ANTERIORMENTE AL D.M. 10 SETTEMBRE 1962 - FATTO DETERMINANTE LA PERDITA O RIDUZIONE DELLA PENSIONE - ESCLUSIONE.*
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - DANNI PER OMESSA ASSICURAZIONE - IN GENERE - OMESSO VERSAMENTO DEI CONTRIBUTI DOVUTI ALL'E.N.A.S.A.R.C.O. ANTERIORMENTE AL D.M. 10 SETTEMBRE 1962 - FATTO DETERMINANTE LA PERDITA O RIDUZIONE DELLA PENSIONE - ESCLUSIONE.*
L'omesso versamento dei contributi dovuti all'e.N.A.S.a.R.C.o. Per il periodo anteriore all'introduzione del trattamento pensionistico degli agenti di commercio, che ha trovato la sua prima previsione normativa soltanto nel d.m. 10 settembre 1962 (cui hanno fatto seguito la legge 22 luglio 1966 n. 613 e il d.P.R. 30 aprile 1968 n. 758), non rileva come fatto determinante la perdita o la riduzione della pensione, essendo tale conseguenza soltanto mediata ed indiretta rispetto all'inadempimento e fonte di danno non prevedibile in quanto correlata ad una Determinazione legislativa non intuibile in anticipo. (V 5896/83, mass n 430744; (V 5254/83, mass n 430140; (V 4236/82, mass nn 422206 e 422207).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1218, Cod. Civ. art. 1223, Cod. Civ. art. 1225, Cod. Civ. art. 1751 CORTE COST., Contr. Coll. 30/06/1938 num. 12, DM 10/09/1962, Legge 22/07/1966 num. 613 CORTE COST., DPR 30/04/1968 num. 758
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)