Sez. L, Sentenza n. 5190 del 12/06/1987 (Rv. 453794 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - DANNI PER OMESSA ASSICURAZIONE - IN GENERE - OMISSIONE ASSICURATIVA IN DANNO DEGLI AGENTI E RAPPRESENTANTI DI COMMERCIO - PREVEDIBILITÀ E RISARCIBILITÀ DEL DANNO MEDESIMO NEL REGIME DEGLI ACCORDI COLLETTIVI DEL 1938 E DEL 1958 - ESCLUSIONE.*
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - DANNI PER OMESSA ASSICURAZIONE - IN GENERE - OMISSIONE ASSICURATIVA IN DANNO DEGLI AGENTI E RAPPRESENTANTI DI COMMERCIO - PREVEDIBILITÀ E RISARCIBILITÀ DEL DANNO MEDESIMO NEL REGIME DEGLI ACCORDI COLLETTIVI DEL 1938 E DEL 1958 - ESCLUSIONE.*
Un vero e proprio trattamento pensionistico in favore degli agenti e rappresentanti di commercio è stato istituito soltanto con il d.m. 10 settembre 1962 (cui hanno fatto seguito la legge 22 luglio 1966 n. 613 ed il d.P.R. 30 aprile 1968 n. 758), mentre gli accordi economici collettivi del 30 giugno 1938 (seguito del regolamento di previdenza del 5 gennaio 1939) e del 13 ottobre 1958 (dichiarato efficace erga omnes con d.P.R. 26 dicembre 1960 n. 1842) - pur definiti previdenziali - contemplavano in realtà un trattamento di fine rapporto, giacché le prestazioni economiche riconosciute allo agente da tali accordi non costituivano erogazioni periodiche e maturavano indipendentemente dall'età, sicché non potevano assimilarsi alle prestazioni di un'Assicurazione contro il rischio di vecchiaia. Consegue che nel regime dei citati accordi non era prevedibile - e quindi non è risarcibile ex art. 1225 cod.civ. - il danno che dall'omissione contributiva sarebbe in seguito derivato all'agente una volta introdotto (a partire dal 1962) il suddetto trattamento pensionistico di vecchiaia. (V 6216/86, mass n 448479; (V 3478/85, mass n 441113; (V 1928/85, mass n 439840; (Conf 164/86, mass n 443807).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1225, Cod. Civ. art. 1751 CORTE COST., DPR 26/12/1960 num. 1842 CORTE COST., DM 01/09/1962, Legge 22/07/1966 num. 613 CORTE COST., DPR 30/04/1968 num. 758, Contr. Coll. 30/06/1938 CORTE COST., Contr. Coll. 13/10/1958
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)