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Sez. L, Sentenza n. 5254 del 05/08/1983 (Rv. 430140 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - DANNI PER OMESSA ASSICURAZIONE - IN GENERE - TRATTAMENTO PENSIONISTICO DEGLI AGENTI DI COMMERCIO - FONTI NORMATIVE - TRATTAMENTO DI PREVIDENZA EX ART. 12 DELL'ACCORDO ECONOMICO COLLETTIVO 30 GIUGNO 1938 - NATURA - SOPRAVVENIENZA DELLA DISCIPLINA EX ART. 1751 COD. CIV. - INFLUENZA - ESCLUSIONE - CONSEGUENZE - OMESSO VERSAMENTO DEI CONTRIBUTI DOVUTI ALL'ENASARCO PER IL PERIODO ANTERIORE ALL'INTRODUZIONE DEL PREDETTO TRATTAMENTO - RILEVANZA - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1983-08-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/430140-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - DANNI PER OMESSA ASSICURAZIONE - IN GENERE - TRATTAMENTO PENSIONISTICO DEGLI AGENTI DI COMMERCIO - FONTI NORMATIVE - TRATTAMENTO DI PREVIDENZA EX ART. 12 DELL'ACCORDO ECONOMICO COLLETTIVO 30 GIUGNO 1938 - NATURA - SOPRAVVENIENZA DELLA DISCIPLINA EX ART. 1751 COD. CIV. - INFLUENZA - ESCLUSIONE - CONSEGUENZE - OMESSO VERSAMENTO DEI CONTRIBUTI DOVUTI ALL'ENASARCO PER IL PERIODO ANTERIORE ALL'INTRODUZIONE DEL PREDETTO TRATTAMENTO - RILEVANZA - CONDIZIONI.*

Il trattamento pensionistico per gli agenti di commercio ha trovato la sua prima previsione normativa soltanto nel d.l. 10 settembre 1962 - cui hanno fatto seguito la legge 22 luglio 1966 n. 613 e il d.P.R. 30 aprile 1968 n 758 - mentre il cosiddetto trattamento di previdenza previsto dall'art. 12 dell'accordo economico collettivo 30 giugno 1938 e successive modificazioni non integrava, pur dopo l'entrata in vigore dell'art. 1751 cod. civ., un istituto diverso dall'indennità di fine rapporto da tale norma prevista, costituendo soltanto la obbligatoria trasformazione di questa in Forma previdenziale. Pertanto, l'omesso versamento dei contributi dovuti all'ENASARCO, per il periodo anteriore all'introduzione del suddetto trattamento, rileva, come comportamento causatore di danni per l'agente obbligatoriamente iscritto al menzionato ente, solo in quanto idoneo a provocare il venir meno della garanzia del pagamento dell'indennità di risoluzione del rapporto (idoneità esclusa nella specie, per essere stata tale garanzia assicurata da un accordo privato concernente la corresponsione dell'indennità in misura maggiore di quella che sarebbe risultata dalla menzionata contribuzione), ma non in quanto determinante la perdita o la riduzione della pensione, per essere tale ulteriore conseguenza soltanto mediata ed indiretta rispetto all'inadempimento e fonte di danno non prevedibile in quanto correlata ad una modificazione legislativa, frutto di un mutamento di indirizzo sociale.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1218, Cod. Civ. art. 1225, Cod. Civ. art. 1751 CORTE COST., Contr. Coll. 30/06/1938 num. 12, DM 10/09/1962, Legge 22/07/1966 num. 613 CORTE COST., DPR 30/04/1968 num. 758

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)