Sez. 1, Sentenza n. 2490 del 15/04/1985 (Rv. 440328 - 01)
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - OCCUPAZIONE TEMPORANEA E D'URGENZA - PROTRAZIONE OLTRE IL BIENNIO - RISARCIMENTO DEL DANNO - IN GENERE - AZIONE RELATIVA - COMPETENZA DELLA CORTE DI APPELLO - ESCLUSIONE - PROPOSIZIONE CUMULATIVA CON L'OPPOSIZIONE ALLA STIMA - IRRILEVANZA.*
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - OCCUPAZIONE TEMPORANEA E D'URGENZA - PROTRAZIONE OLTRE IL BIENNIO - RISARCIMENTO DEL DANNO - IN GENERE - AZIONE RELATIVA - COMPETENZA DELLA CORTE DI APPELLO - ESCLUSIONE - PROPOSIZIONE CUMULATIVA CON L'OPPOSIZIONE ALLA STIMA - IRRILEVANZA.*
La Competenza funzionale in unico grado della Corte d'appello, prevista dall'art. 19 della legge 22 ottobre 1971 n. 865 con riguardo all'opposizione avverso la stima dell'indennità di espropriazione disposta a norma della legge medesima, non può essere estesa, in considerazione del suo carattere speciale e soppressivo di un grado del giudizio di merito, alla domanda di risarcimento del danno per occupazione illegittima, ancorché cumulativamente proposta, con la conseguenza che la Competenza a conoscere quest'ultima domanda va determinata secondo gli ordinari criteri di valore. (V 4106/84, mass n 436055; (V 2930/82, mass n 420834).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Legge 25/06/1865 num. 2359 art. 71, Legge 25/06/1865 num. 2359 art. 73, Legge 22/10/1971 num. 865 art. 19 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)