Sez. 3, Sentenza n. 1650 del 06/02/2001 (Rv. 543665 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - DEPOSITO DI ATTI - DI DOCUMENTI NUOVI | Relativi alla nullità della sentenza impugnata - Nozione - Limiti.
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - DEPOSITO DI ATTI - DI DOCUMENTI NUOVI
Le ipotesi di nullità della sentenza che consentono, ex art. 372 cod. proc. civ., la produzione di nuovi documenti in sede di giudizio di legittimità sono limitate a quelle derivanti da vizi propri dell'atto per mancanza dei suoi requisiti essenziali di sostanza e di forma, e non si estendono, pertanto, a quelle originate, in via riflessa o mediata, da vizi del procedimento, quale la pretesa irregolare costituzione del rapporto processuale. Consegue che è irrituale la produzione di documenti attinenti alla validità della procura conferita per il giudizio d'appello, la cui verifica dev'essere effettuata sulla base degli atti legittimamente acquisiti a quel giudizio.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 372 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)