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Sez. 3, Sentenza n. 544 del 27/01/1982 (Rv. 418257 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - CAUSE SCINDIBILI ED INSCINDIBILI - INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO IN CAUSE INSCINDIBILI - CHIAMATA IN GIUDIZIO DI UN TERZO AD OPERA DEL CONVENUTO SUL PRESUPPOSTO DELLA ESCLUSIVA IMPUTABILITÀ A COSTUI DEL FATTO GENERATORE DELLA RESPONSABILITÀ - ESCLUSIONE DELLA RESPONSABILITÀ DEL TERZO - MANCATA IMPUGNAZIONE DELLA RELATIVA STATUIZIONE - INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO NEI CONFRONTI DEL TERZO IN APPELLO - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1982-01-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/418257-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - CAUSE SCINDIBILI ED INSCINDIBILI - INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO IN CAUSE INSCINDIBILI - CHIAMATA IN GIUDIZIO DI UN TERZO AD OPERA DEL CONVENUTO SUL PRESUPPOSTO DELLA ESCLUSIVA IMPUTABILITÀ A COSTUI DEL FATTO GENERATORE DELLA RESPONSABILITÀ - ESCLUSIONE DELLA RESPONSABILITÀ DEL TERZO - MANCATA IMPUGNAZIONE DELLA RELATIVA STATUIZIONE - INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO NEI CONFRONTI DEL TERZO IN APPELLO - ESCLUSIONE.*

Il litisconsorzio di diritto processuale, che si configura quando il convenuto abbia chiamato nel processo il terzo, non ai fini di una eventuale rivalsa in ipotesi di soccombenza, ma per essere a lui unicamente imputabile il fatto generatore della responsabilità, non rende necessaria l'integrazione del contraddittorio ex art. 331 cod. proc. civ. nei confronti del terzo chiamato in causa, nel giudizio di impugnazione vertente tra le parti originarie del procedimento, ove non sia oggetto di censura il capo della decisione escludente la responsabilità del terzo stesso, poiché, in tal caso, essendosi formato al riguardo il giudicato, quest'ultimo non ha alcun interesse da tutelare in detto giudizio e, quindi, non ricorre quell'esigenza di evitare giudicati contraddittori che impone l'integrazione del contraddittorio nelle cause inscindibili, ai sensi dell'art. 331 citato. (V 3441/81, mass n 414040; (V 511/80, mass n 403895).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 106, Cod. Proc. Civ. art. 331

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)