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Sez. 3, Sentenza n. 16562 del 25/11/2002 (Rv. 558676 - 01)

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IN GENERE | Azione ex art. 2043 cod. civ. nei confronti della P. A. - Diritto soggettivo - Interesse legittimo - Qualificazione - Contestazione - Questione di giurisdizione - Configurabilità - Esclusione - Questione di merito - Configurabilità - Riserva ex art. 374, primo comma, cod. proc. civ. - Applicabilità - Esclusione - Conseguenze.
Stato
decisa il 2002-11-25
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/558676-01

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IN GENERE

In materia di responsabilità civile, la contestazione circa la qualificazione in termini di diritto soggettivo o di interesse legittimo della posizione giuridica di cui è denunciata la lesione davanti al giudice ordinario ai fini del relativo risarcimento ex art. 2043 cod. civ. non dà luogo a questione di giurisdizione ma attiene al merito, sicché di essa la Suprema Corte di Cassazione può conoscere a sezioni semplici, non operando la riserva di attribuzione alle Sezioni unite ai sensi dell'art. 374, primo comma, cod. proc. civ.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 374

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)