Sez. U, Ordinanza n. 21097 del 04/11/2004 (Rv. 577945 - 01)
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IN GENERE | Comportamenti della p.a. - Risarcimento del danno - Domanda ex art. 2043, cod. civ. proposta anteriormente alle modifiche introdotte dalla legge n. 205 del 2000 al D.Lgs. n. 80 del 1998 - Giurisdizione del giudice ordinario - Sussistenza - Ambito della giurisdizione amministrativa ex artt. 33 e 34 D.Lgs. n. 80 del 1998 a seguito delle sentenze della Corte costituzionale n. 292 del 2000 e n. 281 del 2004.
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IN GENERE
In ordine alla domanda di risarcimento del danno da comportamento della p.a. ex art. 2043, cod. civ., proposta prima delle modificazioni del sistema di riparto della giurisdizione introdotte con il D.Lgs. n. 80 del 1998, nel testo modificato dalla legge n. 205 del 2000, che non ha efficacia retroattiva, sussiste la giurisdizione del giudice ordinario, non essendo configurabile, in linea generale ed astratta, in quel regime normativo la giurisdizione del giudice amministrativo sulle domande di risarcimento del danno. Quanto poi agli artt. 33 e 34 del succitato D.Lgs. n. 80 del 1998, nel testo risultante a seguito delle sentenze della Corte costituzionale n. 292 del 2000 e n. 281 del 2004, essi hanno prodotto il limitato effetto di estendere la giurisdizione amministrativa di legittimità ed esclusiva (già esistente nelle materie previste dagli artt. 33 e 34, cit.) alle controversie -in precedenza riservate al giudice ordinario- aventi ad oggetto diritti patrimoniali consequenziali all'annullamento di atti amministrativi, in queste comprese quelle relative al risarcimento del danno, rendendo in tal modo 'pienà la preesistente giurisdizione del giudice amministrativo, non altrimenti ampliata a seguito del D.Lgs. n. 80 del 1998.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Decreto Legisl. 31/03/1998 num. 80 art. 33 CORTE COST., Decreto Legisl. 31/03/1998 num. 80 art. 34 CORTE COST., Legge 21/07/2000 num. 205 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)