Sez. 2, Sentenza n. 1101 del 07/05/1987 Ud. (dep. 30/01/1988) Rv. 177498 - 01
PROVA PENALE - CHIAMATA DI CORREO - DEPOSIZIONE DEI "PENTITI" - VALUTAZIONE DELLA ATTENDIBILITÀ - CRITERI.*
PROVA PENALE - CHIAMATA DI CORREO - DEPOSIZIONE DEI "PENTITI" - VALUTAZIONE DELLA ATTENDIBILITÀ - CRITERI.*
Sotto il profilo della attendibilità intrinseca, la valutazione delle deposizioni dei cosiddetti pentiti, nell'ambito di indagini processuali su fatti di delinquenza associata, politica o comune, non può prescindere né dall'analisi sulla personalità dell'autore della deposizione accusatoria, né da un accurato esame delle spinte psicologiche che lo hanno indotto a collaborare con gli organi dello stato; sotto il profilo dell'attendibilità estrinseca, la deposizione deve essere articolata in modo da consentire il controllo attraverso il riferimento a fatti obiettivamente accertabili. (Conf mass n 176506, ed ivi citate conformi e contrarie).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 474 com. 1 n. 4, Cod. Proc. Pen. art. 475 com. 3
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)