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Sez. 2, Sentenza n. 1101 del 07/05/1987 Ud. (dep. 30/01/1988) Rv. 177498 - 01

PROVA PENALE - CHIAMATA DI CORREO - DEPOSIZIONE DEI "PENTITI" - VALUTAZIONE DELLA ATTENDIBILITÀ - CRITERI.*
Stato
decisa il 1987-05-07
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/177498-01

PROVA PENALE - CHIAMATA DI CORREO - DEPOSIZIONE DEI "PENTITI" - VALUTAZIONE DELLA ATTENDIBILITÀ - CRITERI.*

Sotto il profilo della attendibilità intrinseca, la valutazione delle deposizioni dei cosiddetti pentiti, nell'ambito di indagini processuali su fatti di delinquenza associata, politica o comune, non può prescindere né dall'analisi sulla personalità dell'autore della deposizione accusatoria, né da un accurato esame delle spinte psicologiche che lo hanno indotto a collaborare con gli organi dello stato; sotto il profilo dell'attendibilità estrinseca, la deposizione deve essere articolata in modo da consentire il controllo attraverso il riferimento a fatti obiettivamente accertabili. (Conf mass n 176506, ed ivi citate conformi e contrarie).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 474 com. 1 n. 4, Cod. Proc. Pen. art. 475 com. 3

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)