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Sez. 1, Sentenza n. 2104 del 22/11/1988 Ud. (dep. 11/02/1989) Rv. 180477 - 01

PROVA PENALE - CHIAMATA DI CORREO - UTILIZZABILITÀ - LIMITI: RISCONTRI INTRINSECI ED ESTRINSECI.*
Stato
decisa il 1988-11-22
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/180477-01

PROVA PENALE - CHIAMATA DI CORREO - UTILIZZABILITÀ - LIMITI: RISCONTRI INTRINSECI ED ESTRINSECI.*

Ai fini della formazione del suo libero convincimento, il giudice può utilizzare le dichiarazioni degli imputati nel fatto altrui (cosiddetti "pentiti"), non essendo possibile distinguere tra dichiarazioni su fatto proprio - processualmente utilizzabili e dichiarazioni su fatto altrui - processualmente inutilizzabili. L'art. 348 bis cod. proc. pen., che consente detto uso, è infatti l'estrinsecazione di un intero sistema orientato a promuovere collaborazioni ed a stimolare confessioni. La chiamata di correo è tuttavia un mero indizio, che deve essere valutata con la massima prudenza e con particolare riguardo alla personalità del suo autore ed alle ragioni, che le hanno determinate. Può assumere valore di prova, quando l'attendibilità del suo contenuto intrinseco trovi riscontro e conforto in altri elementi e circostanze estrinseci e che, in un collegamento logico, ne confermino ed avvalorino la veridicità. (V mass n 177920; (V mass n 178893; (Conf mass n 177498, ed ivi citate Conf e contrarie mass n 178997, 179625, 179949).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 348 bis, Cod. Proc. Pen. art. 474

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)