Sez. 1, Sentenza n. 16005 del 02/10/1989 Ud. (dep. 17/11/1989) Rv. 182556 - 01
PROVA PENALE - CHIAMATA DI CORREO - RISCONTRO INTRINSECO ED ESTRINSECO DELLA ATTENDIBILITÀ - NECESSITÀ - CONTENUTO.*
PROVA PENALE - CHIAMATA DI CORREO - RISCONTRO INTRINSECO ED ESTRINSECO DELLA ATTENDIBILITÀ - NECESSITÀ - CONTENUTO.*
La chiamata di correo costituisce legittima fonte di prova della responsabilità del chiamato - anche quando sia stata ritrattata - purché la sua attendibilità sia sottoposta ad un rigoroso controllo, adeguato alla sua natura, e nel rispetto di due condizioni fondamentali, la prima delle quali sostanziantesi nella valutazione della credibilità intrinseca della chiamata, desunta dalla personalità del chiamante, dai suoi rapporti con il chiamato, dalla coerenza interna - ossia dalla Mancanza di contraddizioni tali da inficiarne il tasso di attendibilità-, dalla Mancanza di contrasto con le altre risultanze processuali. Quanto alla seconda condizione, consistente nella valutazione dell'attendibilità estrinseca della chiamata, gli elementi esterni alla chiamata, quali dati di verifica dell'attendibilità di essa - o della veridicità della chiamata de relato - possono assumere qualsiasi contenuto, purché siano certi e non soltanto opinabili o congetturali (non essendo possibile, sul piano logico, attribuire efficacia verificatrice ad un "quid" che deve, a sua volta, essere verificato) e, ancorché rimessi alla libera valutazione del giudice, devono avere un contenuto logico capace di esercitare la funzione suddetta, in un rapporto analogo, anche se non identico, a quello che si instaura nella prova presuntiva tra fatto noto e "thema probandi". (Conf mass n 180965; (Conf mass n 180477; (Conf mass n 179308; (Conf mass n 177498; (Conf mass n 176506, ed ivi citate; (contra mass n 180270; (contra mass n 178349, ed ivi citate).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 348 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 348 bis, Cod. Proc. Pen. art. 402, Cod. Proc. Pen. art. 448 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 450 bis CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 474 com. 1 n. 4, Cod. Proc. Pen. art. 475 com. 1 n. 3
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)