Sez. L, Sentenza n. 15446 del 10/08/2004 (Rv. 575332 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO LE MALATTIE - PRESTAZIONI - ASSISTENZA ECONOMICA - INDENNITÀ | Visita domiciliare di controllo - Obbligo di reperibilità nelle fasce orarie - Assenza del lavoratore assicurato - Giustificato motivo di assenza - Accertamento rigoroso - Necessità - Apprezzamento di fatto - Sindacabilità in cassazione - Limiti - Fattispecie.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO LE MALATTIE - PRESTAZIONI - ASSISTENZA ECONOMICA - INDENNITÀ
In tema di indennità di malattia, perché l'allontanamento del lavoratore dalla propria abitazione allo scopo di effettuare una visita medica presso il proprio medico curante o per seguire un trattamento terapeutico possa considerarsi giustificato, occorre che risulti rigorosamente accertato in sede di merito sia che la visita medica o il trattamento terapeutico fossero indifferibili, sia che le modalità prescelte per realizzare tale indifferibile esigenza fossero indispensabili o le sole ragionevolmente praticabili. L'accertamento della sussistenza delle situazioni che giustificano l'allontanamento, coinvolgendo un apprezzamento di fatto, è riservato al giudice del merito ed è pertanto insindacabile in sede di legittimità se sorretto da motivazione congrua e immune da vizi logici. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che aveva escluso il diritto del lavoratore alla corresponsione della indennità di malattia, non avendo questi provato che il trattamento fisioterapico cui si era sottoposto in coincidenza con la fascia di reperibilità mattutina non potesse essere effettuato presso il medesimo centro fisioterapico, né presso altri centri, in orari compatibili con il rispetto delle fasce orarie).
Riferimenti normativi: Decreto Legge 12/09/1983 num. 463 art. 5 CORTE COST., Legge 11/11/1983 num. 638 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)