Sez. L, Sentenza n. 22065 del 23/11/2004 (Rv. 578096 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO LE MALATTIE - PRESTAZIONI - ASSISTENZA ECONOMICA - INDENNITÀ | Visita domiciliare di controllo - Obbligo di reperibilità nelle fasce orarie - Assenza del lavoratore assicurato - Giustificato motivo idoneo ad escludere la perdita della indennità - Nozione - Concomitanza con visita del medico di fiducia - Sindacabilità in cassazione della relativa valutazione in fatto del giudice di merito - Limiti - Fattispecie.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO LE MALATTIE - PRESTAZIONI - ASSISTENZA ECONOMICA - INDENNITÀ
L'assenza alla visita di controllo, per non essere sanzionata dalla perdita del trattamento economico di malattia, può essere giustificata, oltre che dal caso di forza maggiore, da ogni situazione la quale, ancorché non insuperabile e nemmeno tale da determinare, ove non osservata, la lesione di beni primari, abbia reso indifferibile altrove la presenza personale dell'assicurato, come la concomitanza di visite mediche, prestazioni sanitarie o accertamenti specialistici, purché il lavoratore dimostri l'impossibilità di effettuare tali visite in orario diverso da quello corrispondente alla fasce orarie di reperibilità. Tale accertamento di fatto, rimesso al giudice del merito, è sindacabile dalla Corte di legittimità solo per violazione di legge o per illogicità e contraddittorietà della motivazione. (Nella specie la Corte ha ravvisato detti vizi nel capovolgimento della gerarchia dei valori protetti - insito nella motivazione della sentenza cassata secondo cui la lavoratrice avrebbe dovuto farsi seguire non dallo specialista prescelto, ma da uno qualsiasi prossimo alla propria abitazione -, nella omessa considerazione che la visita dal medico di fiducia era stata fissata fuori delle fasce orarie, nell'illogico addebito alla assistita del ritardo dovuto agli impegni del medico nonché nell'omesso esame delle circostanze concrete in ordine alla possibilità di fissazione della visita in modo da non interferire con le fasce).
Riferimenti normativi: Decreto Legge 12/09/1983 num. 463 art. 5 CORTE COST., Legge 11/11/1983 num. 638 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)