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Sez. L, Sentenza n. 18718 del 30/08/2006 (Rv. 591877 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO LE MALATTIE - PRESTAZIONI - ASSISTENZA ECONOMICA - INDENNITÀ | Di malattia - Onere probatorio inerente lo stato di salute del lavoratore - Fondamento - Necessità - Fattispecie.
Stato
decisa il 2006-08-30
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/591877-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO LE MALATTIE - PRESTAZIONI - ASSISTENZA ECONOMICA - INDENNITÀ

Quando il diritto soggettivo dedotto in giudizio si fonda sulla malattia del titolare, come nei giudizi in tema di indennità di malattia non corrisposta per ingiustificata assenza alle visite di controllo, la relativa prova deve concernere inevitabilmente lo stato di salute del lavoratore, né ciò può esonerarlo dall'onere di cui all'art. 2697 cod.civ. (principio applicato in controversia in cui il ricorrente, che, risultato ingiustificatamente assente alla visita di controllo domiciliare, aveva prodotto in giudizio dichiarazioni del proprio medico attestanti visite ed orari ambulatoriali, senza provare la indifferibilità di queste, aveva ritenuto "ingiustificatamente gravoso" escludere il diritto di recarsi nell'ambulatorio del proprio medico personale in orari liberamente scelti e pretendere l'indifferibilità della visita ambulatoriale, allegando l'inesistenza di un obbligo di riferire dati e informazioni sul proprio stato di salute).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Decreto Legge 12/09/1983 num. 463 CORTE COST., Legge 11/11/1983 num. 638 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)