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Sez. 1, Sentenza n. 5446 del 15/11/2019 Cc. (dep. 11/02/2020) Rv. 278180 - 01

ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO) | Regime detentivo speciale ex art. 41-bis ord. pen. - Colloqui - Cadenze mensili – Interpretazione – Divieto di accorpamento dei colloqui in giorni ravvicinati.
Stato
decisa il 2019-11-15
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/278180-01

ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO)

In tema di trattamento penitenziario differenziato di cui all'art. 41-bis, ord. pen., il diritto del detenuto di avere colloqui coi familiari "nel numero di uno al mese" da svolgersi ad intervalli di tempo regolari di cui al comma 2-quater, lett. b) della citata norma, non consente l'accorpamento degli stessi in giorni ravvicinati - l'uno alla fine del mese, l'altro all'inizio del successivo – dovendo la loro consecuzione riflettere intervalli temporali opportunamente distanziati così da diluire equamente nel tempo il volume dei flussi informativi, intrinsecamente pericolosi, tra detenuto e familiari, senza del tutto compromettere le relazioni familiari del soggetto ristretto.

Riferimenti normativi: Legge 26/10/1975 num. 354 art. 41 bis CORTE COST. PENDENTE, Legge 26/10/1975 num. 354 art. 41 bis com. 2 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)