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Sez. 1, Sentenza n. 34529 del 09/07/2015 Cc. (dep. 06/08/2015) Rv. 264289 - 01

ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO) | Regime detentivo previsto dall'art. 41 bis ord. pen. - Reclami - Competenza - Tribunale di sorveglianza di Roma e magistrato di sorveglianza territoriale - Riparto - Criteri - Reclamo in materia di colloqui.
Stato
decisa il 2015-07-09
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/264289-01

ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO)

In tema di trattamento penitenziario differenziato ai sensi dell'art. 41-bis, ord. pen., sono di competenza del tribunale di sorveglianza di Roma i reclami relativi all'adozione, alla proroga o alla revoca del provvedimento ministeriale e quindi alla verifica della sussistenza dei presupposti legittimanti il suo mantenimento; permane, invece, la competenza del magistrato di sorveglianza territoriale, prevista in via generale dall'art. 677 cod. proc. pen., per le questioni riguardanti i profili applicativi delle singole restrizioni e la loro incidenza sui diritti soggettivi del detenuto, quali quelli relativi alla durata e alle modalità di fruizione dei colloqui.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 677, DPR 30/06/2000 num. 230 art. 37 com. 10, Legge 26/07/1975 num. 354 art. 41 bis CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)