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Sez. 2, Sentenza n. 3878 del 18/04/1987 (Rv. 452740 - 01)

PROPRIETÀ - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETÀ - RAPPORTI DI VICINATO - DISTANZE LEGALI - NELLE COSTRUZIONI - IN GENERE - COSTRUZIONE ESEGUITA IN CONFORMITÀ DI LICENZA O DI CONCESSIONE EDILIZIA - IRRILEVANZA.*
Stato
decisa il 1987-04-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/452740-01

PROPRIETÀ - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETÀ - RAPPORTI DI VICINATO - DISTANZE LEGALI - NELLE COSTRUZIONI - IN GENERE - COSTRUZIONE ESEGUITA IN CONFORMITÀ DI LICENZA O DI CONCESSIONE EDILIZIA - IRRILEVANZA.*

In tema di rapporti di vicinato e di rispetto delle distanze legali, l'illiceità di una costruzione realizzata a distanza minore di quella prescritta dal codice civile o dai regolamenti locali e la conseguente facoltà del proprietario del fondo confinante di chiedere la riduzione in pristino non sono escluse dal fatto che la costruzione medesima sia stata eseguita in conformità di licenza o concessione edilizia, poiché tali provvedimenti amministrativi non incidono sui rapporti tra privati, né pregiudicano i diritti dei terzi, i quali rimangono tutelabili davanti al giudice ordinario, senza che si renda necessaria, da parte di questo, una deliberazione incidentale della legittimità o meno di quei provvedimenti. (V 2852/83, mass n 427766; (V 2069/80, mass n 405722; (Conf 2230/85, mass n 440113).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 873

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)