Sez. L, Sentenza n. 5804 del 02/07/1987 (Rv. 454196 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - INTERPRETAZIONE - INCENSURABILITÀ IN CASSAZIONE - LIMITI - FATTISPECIE RELATIVA ALLA QUALIFICAZIONE DELL'ALLONTANAMENTO DAL POSTO COME CAUSA DI LICENZIAMENTO IN TRONCO ALLA STREGUA DEL CCNL 29 DICEMBRE 1979 PER I DIPENDENTI DA ISTITUTI DI VIGILANZA PRIVATA.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - INTERPRETAZIONE - INCENSURABILITÀ IN CASSAZIONE - LIMITI - FATTISPECIE RELATIVA ALLA QUALIFICAZIONE DELL'ALLONTANAMENTO DAL POSTO COME CAUSA DI LICENZIAMENTO IN TRONCO ALLA STREGUA DEL CCNL 29 DICEMBRE 1979 PER I DIPENDENTI DA ISTITUTI DI VIGILANZA PRIVATA.*
L'interpretazione di un contratto collettivo di diritto comune, compiuta dal giudice del merito, è censurabile in Sede di legittimità per violazione delle regole legali di ermeneutica contrattuale e per vizi di motivazione. (nella specie, la C.S. ha cassato l'impugnata sentenza, la quale, interpretando il C.C.n.L. 29 dicembre 1979 per i dipendenti da istituti di vigilanza privata, non aveva considerato che la fattispecie dell'abbandono del posto di lavoro, prevista come causa di licenziamento in tronco dall'art. 58 di tale contratto, sussiste, attese la natura e le esigenze del servizio di vigilanza, indipendentemente dalla durata, indefinita o meno, dello allontanamento dal posto, salvo l'accertamento in concreto, della sua inidoneità ad incidere, neppure in via potenziale, sulle esigenze di prevenzione e repressione proprie del servizio). (Conf 2454/87, mass n 451612; (Conf 4853/86, mass n 447552).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1362, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Contr. Coll. 29/12/1979 num. 58
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)