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Sez. L, Sentenza n. 7296 del 24/07/1998 (Rv. 517474 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - INTERPRETAZIONE | Incensurabilità in cassazione - Limiti - Esame complessivo della singola clausola e delle clausole con essa coordinate - Necessità - Interpretazione letterale e logico - sistematica - Integrazione - Finalità della contrattazione collettiva di apprestare una disciplina completa dei rapporti di lavoro del settore considerato - Rilevanza - Fattispecie relativa alla qualificazione dell' "abbandono del posto di lavoro" come causa giustificativa di licenziamento in base al contratto collettivo per i dipendenti degli istituti di vigilanza privata.
Stato
decisa il 1998-07-24
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/517474-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - INTERPRETAZIONE

L'interpretazione di una clausola di un contatto collettivo di diritto comune non può operarsi compiendo un esame parziale della stessa e tralasciando l'esame delle altre clausole con cui essa si integra e vicendevolmente si completa, anche in relazione all'esigenza della contrattazione collettiva di apprestare una normativa esaustiva della realtà lavorativa del settore che è chiamato a disciplinare. In tale ottica, la regola dell'interpretazione letterale deve integrarsi con il criterio logico - sistematico, di cui agli artt. 1363 e segg. cod. civ. , perché solo in tal modo si viene ad individuare la vera volontà delle parti sociali. Ne consegue la censurabilità in sede di legittimità dell'interpretazione di un contratto collettivo effettuata dal giudice di merito senza tenere conto delle particolari esigenze del settore lavorativo disciplinato. (Nella specie la S.C. ha cassato con rinvio l'impugnata sentenza la quale, interpretando il c.c.n.l. del primo novembre 1991 per i dipendenti degli istituti di vigilanza privata, non aveva considerato che la fattispecie dell'"abbandono del posto di lavoro", sanzionabile con il licenziamento in base ad una clausola del suddetto contratto, sussiste, attese la natura e le peculiari caratteristiche del servizio di vigilanza, indipendentemente dall'allontanamento dal luogo di lavoro, sempreché sia stata accertata in concreto l'idoneità dell'inadempimento del lavoratore ad incidere sulle esigenze di prevenzione, repressione e, più in generale, di controllo proprie del servizio stesso).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1363, Cod. Civ. art. 2067, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)