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Sez. L, Sentenza n. 2454 del 09/03/1987 (Rv. 451612 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTI COLLETTIVI - INTERPRETAZIONE - DA PARTE DEL GIUDICE DEL MERITO - SINDACATO DELLA CORTE DI CASSAZIONE - LIMITI.*
Stato
decisa il 1987-03-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/451612-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTI COLLETTIVI - INTERPRETAZIONE - DA PARTE DEL GIUDICE DEL MERITO - SINDACATO DELLA CORTE DI CASSAZIONE - LIMITI.*

L'interpretazione della clausola di un contratto collettivo di diritto comune compiuta dal giudice del merito è censurabile, in Sede di legittimità, solo per violazione dei canoni legali di ermeneutica contrattuale o per vizi di motivazione. (nella specie, l'impugnata sentenza, confermata dalla suprema Corte, aveva ritenuto che la tempestività del provvedimento disciplinare - da adottare, ai sensi del sesto comma dell'art. 19 del C.C.n.L. 13 marzo 1973 per i piloti dipendenti da compagnie di navigazione aerea a prevalente partecipazione statale, entro dieci giorni dalla scadenza del termine assegnato all'incolpato per presentare le sue giustificazioni - fosse da valutare con riguardo non alla data di spedizione della lettera raccomandata comunicante il provvedimento stesso ma alla data in cui la medesima fosse pervenuta al domicilio del destinatario. (Conf 4853/86, mass n 447552; (Conf 4301/86, mass n 447067).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1362, Cod. Civ. art. 2067, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Contr. Coll. 13/03/1973 num. 19

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)