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Sez. 1, Sentenza n. 5082 del 16/10/1985 (Rv. 442399 - 01)

FAMIGLIA - MATRIMONIO - SEPARAZIONE PERSONALE DEI CONIUGI - EFFETTI - IN GENERE - ASSEGNAZIONE DELLA CASA IN USO IN FAVORE DI UNO DEI CONIUGI - ATTRIBUZIONE DI UN DIRITTO DI NATURA REALE - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1985-10-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/442399-01

FAMIGLIA - MATRIMONIO - SEPARAZIONE PERSONALE DEI CONIUGI - EFFETTI - IN GENERE - ASSEGNAZIONE DELLA CASA IN USO IN FAVORE DI UNO DEI CONIUGI - ATTRIBUZIONE DI UN DIRITTO DI NATURA REALE - ESCLUSIONE.*

L'assegnazione della casa in uso, disposta dal Presidente del tribunale, nel corso del giudizio di separazione, in favore di uno dei coniugi, ancorché affidatario dei figli minori, non attribuisce al coniuge beneficiario del provvedimento un diritto di natura reale, dovendo il termine "abitazione", adoperato dall'art. 155, quarto comma, cod. civ., essere inteso nel senso di facoltà di godimento ed essendo i modi di Costituzione dei diritti reali espressamente e tassativamente previsti dalla legge. (V 3934/80, mass n 407827).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 155 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 708 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)