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Sez. 1, Sentenza n. 3604 del 28/04/1990 (Rv. 466928 - 01)

BENI - IMMATERIALI - MARCHIO - NOVITÀ ED ORIGINALITÀ PREUSO - PAROLA INCLUSO NEL MARCHIO DI ALTRO IMPRENDITORE - USO COME MARCHIO - ILLEGITTIMITÀ.*
Stato
decisa il 1990-04-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/466928-01

BENI - IMMATERIALI - MARCHIO - NOVITÀ ED ORIGINALITÀ PREUSO - PAROLA INCLUSO NEL MARCHIO DI ALTRO IMPRENDITORE - USO COME MARCHIO - ILLEGITTIMITÀ.*

Anche nell'ipotesi in cui due imprese operino nello stesso mercato, è lecito inserire nella propria ditta una parola che già faccia parte di un marchio di cui sia titolare altro imprenditore (il quale, però, Usi una ditta o denominazione sociale in cui non sia presente la stessa parola), ma non è consentito usare quella parola anche come marchio, in funzione di presentazione immediata, o mediata attraverso forme pubblicitarie, dei prodotti o servizi offerti. (V 7593/83, mass n 432182; (Conf 7958/87, mass n 455695).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2563, Cod. Civ. art. 2564, Cod. Civ. art. 2567, Regio Decr. 21/06/1942 num. 929 art. 13 CORTE COST., Regio Decr. 21/06/1942 num. 929 art. 14

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)