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Sez. 2, Sentenza n. 149 del 16/01/1973 (Rv. 361915 - 01)

PROCEDIMENTI CAUTELARI - AZIONI DI NUNCIAZIONE - DENUNZIA DI NUOVA OPERA - CONDIZIONI DI PROPONIBILITA - PROCEDIMENTO - FASE CAUTELARE - RILEVANZA - FASE DI MERITO - INFLUENZA SULLE SPESE.*
Stato
decisa il 1973-01-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/361915-01

PROCEDIMENTI CAUTELARI - AZIONI DI NUNCIAZIONE - DENUNZIA DI NUOVA OPERA - CONDIZIONI DI PROPONIBILITA - PROCEDIMENTO - FASE CAUTELARE - RILEVANZA - FASE DI MERITO - INFLUENZA SULLE SPESE.*

Le condizioni di proponibilita della domanda nella Forma di denuncia di nuova opera devono sussistere esclusivamente con riferimento ai provvedimenti provvisori ed urgenti della preliminare fase cautelare del procedimento conseguente all'Azione di nunciazione: stante l'autonomia della seconda fase nella quale viene a realizzarsi il vero giudizio di merito, anche se dal pretore non sia stato emesso alcun provvedimento urgente a conclusione della prima o sia stato emesso un provvedimento negativo per il denunciante, ed anche se possa rimanere sfumato e non immediatamente percepibile il distacco tra le due fasi del procedimento, e si accerti poi la Mancanza dei requisiti richiesti dalla legge per la proponibilita della denuncia di nuova opera, tutto cio, in detta fase successiva, puo essere rilevante soltanto ai fini del carico delle spese del procedimento stesso, ma non rende inammissibile tale seconda fase, concernente la pretesa di merito fatta valere dall'attore.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 689, Cod. Civ. art. 1171 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 688

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)