Sez. 1, Sentenza n. 12209 del 02/12/1998 (Rv. 521320 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - RIASSUNZIONE, IN GENERE | Atto di riassunzione del processo - Requisiti - Validità - Presupposti - Fattispecie.
PROCEDIMENTO CIVILE - RIASSUNZIONE, IN GENERE
L'atto di riassunzione del processo non dà inizio ad un nuovo procedimento, ma espleta esclusivamente la funzione di consentire la prosecuzione di quello già pendente, con la conseguenza che, al fine di una corretta valutazione della sua validità, il giudice di merito deve apprezzare l'intero contenuto dell'atto stesso così come notificato alla controparte, onde verificarne la concreta idoneità a consentire la ripresa del processo (principio affermato dalla S.C. con riferimento ad un atto di riassunzione erroneamente ritenuto invalido dal giudice di merito nonostante il contenuto complessivo dell'atto notificato alla controparte - costituito non solo dalla copia del ricorso contenente la richiesta di fissazione dell'udienza con il pedissequo decreto di fissazione, ma anche dalla "comunicazione" di tutti gli elementi necessari alla identificazione della causa e delle ragioni della sua cancellazione dal ruolo - consentisse la regolare ripresa del processo).
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 156, Cod. Proc. Civ. art. 157, Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 125, Legge 18/12/1941 num. 1368 art. 125
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)