Sez. 4, Sentenza n. 23192 del 10/05/2016 Ud. (dep. 01/06/2016) Rv. 267095 - 01
PENA - SOSPENSIONE CONDIZIONALE | Revoca - Termine previsto dall'art. 163, comma primo, cod. pen. - Decorrenza - Data di definitività della sentenza.
PENA - SOSPENSIONE CONDIZIONALE
Ai fini della revoca della sospensione condizionale della pena, il termine (quinquennale o biennale) previsto dall'art. 163, comma primo, cod. pen., anche nel caso previsto dall'art. 168, comma primo, stesso codice, va computato a partire dalla data in cui è divenuta irrevocabile la sentenza con la quale è stato concesso il beneficio.
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 163 CORTE COST., Cod. Pen. art. 164 CORTE COST., Cod. Pen. art. 168 com. 1 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)