Sez. 1, Sentenza n. 22882 del 27/06/2006 Cc. (dep. 03/07/2006) Rv. 234893 - 01
PENA - SOSPENSIONE CONDIZIONALE | Revoca - Termine quinquennale - Decorrenza - Data di definitività della sentenza - Necessità.
PENA - SOSPENSIONE CONDIZIONALE
Ai fini della revoca della sospensione condizionale della pena, il termine quinquennale previsto dall'art. 163 cod.pen. decorre a partire dalla data in cui è divenuta irrevocabile la sentenza con la quale è stato concesso il beneficio.
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 163 CORTE COST., Cod. Pen. art. 164 CORTE COST., Cod. Pen. art. 168 com. 1 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)