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Sez. 1, Sentenza n. 22882 del 27/06/2006 Cc. (dep. 03/07/2006) Rv. 234893 - 01

PENA - SOSPENSIONE CONDIZIONALE | Revoca - Termine quinquennale - Decorrenza - Data di definitività della sentenza - Necessità.
Stato
decisa il 2006-06-27
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/234893-01

PENA - SOSPENSIONE CONDIZIONALE

Ai fini della revoca della sospensione condizionale della pena, il termine quinquennale previsto dall'art. 163 cod.pen. decorre a partire dalla data in cui è divenuta irrevocabile la sentenza con la quale è stato concesso il beneficio.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 163 CORTE COST., Cod. Pen. art. 164 CORTE COST., Cod. Pen. art. 168 com. 1 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)