Sez. 1, Sentenza n. 605 del 03/12/2004 Cc. (dep. 14/01/2005) Rv. 230542 - 01
PENA - SOSPENSIONE CONDIZIONALE | Revoca - Termine previsto dall'art. 163, comma primo, cod. pen. - Decorrenza - Data di definitività della sentenza - Necessità.
PENA - SOSPENSIONE CONDIZIONALE
Ai fini della revoca della sospensione condizionale della pena, il termine (quinquennale o biennale) previsto dall'art. 163, comma primo, cod. pen., anche nel caso previsto dall'art. 168, comma primo, stesso codice, va computato a partire dalla data in cui è divenuta irrevocabile la sentenza con la quale è stato concesso il beneficio, e non già da quella della sua prima applicazione.
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 163 CORTE COST., Cod. Pen. art. 164 CORTE COST., Cod. Pen. art. 168 com. 1
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)