Sez. 1, Sentenza n. 5866 del 26/05/1995 (Rv. 492484 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - MODIFICAZIONI | Termini oggettivi della controversia - Mutamento per le eccezioni del convenuto - Modifica dell'originaria pretesa - Ammissibilità.
PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - MODIFICAZIONI
Nel giudizio di primo grado la modifica dell'originaria pretesa è consentita se determinata dall'esigenza di contrastare eccezioni del convenuto che mutino i termini oggettivi della controversia, quali inizialmente delineati dall'attore.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 181 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)