Sez. L, Sentenza n. 6407 del 03/12/1981 (Rv. 417210 - 01)
SPESE GIUDIZIALI CIVILI - RESPONSABILITÀ AGGRAVATA - IN GENERE - REQUISITI SOGGETTIVI - DISCIPLINA EX ART. 96 COD. PROC. CIV. - DISPOSIZIONI CONTENUTE NEL PRIMO E NEL SECONDO COMMA - DISTINZIONE.*
SPESE GIUDIZIALI CIVILI - RESPONSABILITÀ AGGRAVATA - IN GENERE - REQUISITI SOGGETTIVI - DISCIPLINA EX ART. 96 COD. PROC. CIV. - DISPOSIZIONI CONTENUTE NEL PRIMO E NEL SECONDO COMMA - DISTINZIONE.*
In tema di responsabilità processuale aggravata, mentre il primo comma dell'art. 96 cod. proc. civ., richiede, in relazione alla ipotesi di lite temeraria, la malafede o la colpa grave dell'attore o del convenuto, il secondo comma della stessa norma, presupponendo l'accertamento dell'inesistenza del diritto fatto valere dallo attore o dal creditore precedente, esige soltanto la dimostrazione che gli stessi hanno agito senza la normale prudenza. (V 2882/60).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 96 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)