Sez. 2, Sentenza n. 1219 del 06/03/1989 (Rv. 462101 - 01)
SPESE GIUDIZIALI CIVILI - RESPONSABILITÀ AGGRAVATA - SEQUESTRO E MISURE CAUTELARI (PROVVEDIMENTI) - ESECUZIONI DI SEQUESTRO CONSERVATIVO - ACCERTAMENTO DELLA INESISTENZA DEL DIRITTO DI CREDITO OVVERO DELLA MANCANZA DI UN PRESUPPOSTO DELLA MISURA CAUTELARE - RESPONSABILITÀ PROCESSUALE - PRESUPPOSTI SOGGETTIVI RISPETTIVI.*
SPESE GIUDIZIALI CIVILI - RESPONSABILITÀ AGGRAVATA - SEQUESTRO E MISURE CAUTELARI (PROVVEDIMENTI) - ESECUZIONI DI SEQUESTRO CONSERVATIVO - ACCERTAMENTO DELLA INESISTENZA DEL DIRITTO DI CREDITO OVVERO DELLA MANCANZA DI UN PRESUPPOSTO DELLA MISURA CAUTELARE - RESPONSABILITÀ PROCESSUALE - PRESUPPOSTI SOGGETTIVI RISPETTIVI.*
L'esecuzione di un sequestro conservativo, ove venga accertata la inesistenza del diritto di credito a tutela del quale esso è stato richiesto ed eseguito, dà luogo, a carico del creditore procedente, a responsabilità processuale per danni ai sensi dell'art. 96, secondo comma, cod. proc. civ., per la quale è sufficiente che egli abbia agito senza la normale prudenza, mentre, se all'esito del giudizio di convalida il sequestro sia revocato, non per la inesistenza del diritto di credito cautelato, ma per il difetto di altro presupposto legittimante la concessione della misura cautelare, come, in particolare, per l'accertata carenza del periculum in mora, la responsabilità processuale del ricorrente trova la sua regolamentazione nella più generale disciplina dello stesso art. 96, primo comma, cod. proc. civ., e postula, pertanto, che egli abbia agito con mala fede o colpa grave. (V 6407/81, mass n 417210; (V 1220/81, mass n 411701; (V 971/79, mass n 397156; (V 971/79, mass n 397155; (V 1924/78, mass n 391282; (V 947/77, mass n 384568; (V 1838/73, mass n 364838; (V 1838/73, mass n 364837; (Conf 3799/83, mass n 428712).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 96 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 671, Cod. Proc. Civ. art. 683
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)