Sez. L, Sentenza n. 807 del 29/01/1988 (Rv. 457206 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - INTERPRETAZIONE - CENSURABILITÀ IN SEDE DI LEGITTIMITÀ - LIMITI.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - INTERPRETAZIONE - CENSURABILITÀ IN SEDE DI LEGITTIMITÀ - LIMITI.*
L'interpretazione dei contratti collettivi di diritto comune, compiuta dal giudice del merito, è censurabile, in Sede di legittimità, per violazione delle regole legali di ermeneutica contrattuale e per vizi di motivazione. (nella specie, la S.C. ha censurato l'impugnata sentenza, la quale, alla stregua della contrattazione collettiva degli autoferrotranvieri del 1976 e del 1980, aveva ritenuto la computabilità, ai fini delle competenze indirette, del compenso per lo straordinario di turno, sul rilievo, in particolare, che questo non era compreso né tra le voci contrattualmente indicate come componenti della retribuzione né fra quelle contrattualmente escluse dalla medesima e che, mentre la prima elencazione aveva carattere esemplificativo, la seconda aveva, invece, carattere tassativo). (V 5117/87, mass n 453714; (Conf 2700/86, mass n 445758).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1362, Cod. Civ. art. 2099 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2108 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)