Sez. L, Sentenza n. 15661 del 12/12/2001 (Rv. 551055 - 01)
AGENZIA (CONTRATTO DI) - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RECESSO - IN GENERE | Obbligazione dell'agente di promuovere i contratti - Diligenza richiesta dalla natura dell'attività esercitata - Rilevanza - Recesso per giusta causa della ditta preponente - Aspetti soggettivi dell'inadempimento contestato - Rilevanza - Conseguenze - Malattia di un subagente - Conseguente riduzione delle visite ai clienti e dei contratti conclusi - Valutazioni rilevanti ai fini del giudizio sulla sussistenza della giusta causa di recesso - Estremi.
AGENZIA (CONTRATTO DI) - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RECESSO - IN GENERE
Nel contratto di agenzia, quando è in questione non il diritto dell'agente al compenso, ma il corretto adempimento delle sue obbligazioni e in particolare di quella principale di promuovere i contratti, rileva il criterio della diligenza richiesta dalla natura dell'attività esercitata (e quindi sotto tale profilo può parlarsi più di un'obbligazione di mezzi che di un'obbligazione di risultato); d'altra parte, ai fini della legittimità di un recesso per giusta causa dell'impresa mandante rilevano anche le connotazioni soggettive dell'eventuale inadempimento dell'agente. Ne consegue in particolare che la riferibilità all'agente anche dell'attività del subagente, nel quadro dei rapporti del primo con la impresa mandante, non è sufficiente, ai fini di un recesso per giusta causa di quest'ultima, a rendere irrilevanti, sotto il profilo delle necessarie valutazioni soggettive, le ragioni specifiche degli inadempimenti che si collegano alla collaborazione prestata all'agente dal subagente e in particolare ad una malattia di quest'ultimo; al contrario, così come in ogni caso in cui l'agente possa dimostrare la presenza di specifici fattori incidenti negativamente sulla sua organizzazione, deve esaminarsi, nel quadro della portata oggettiva degli inadempimenti e della loro incidenza, quali sono gli eventuali aspetti di colpa dell'agente quanto all'insorgenza di tali fattori e, se del caso, alla loro non adeguata o tempestiva eliminazione.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1176 com. 2, Cod. Civ. art. 1750
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)