Sez. L, Sentenza n. 17254 del 28/08/2004 (Rv. 576337 - 01)
AGENZIA (CONTRATTO DI) - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RECESSO - IN GENERE | Obbligazione dell'agente di una società di leasing di promuovere i contratti aventi ad oggetto i servizi finanziari della società conferente - Obblighi relativi alla fase prodromica alla conclusione del contratto di leasing - Estremi - Recesso per giusta causa - Accertamento relativo - Condizioni.
AGENZIA (CONTRATTO DI) - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RECESSO - IN GENERE
In tema di rapporto di agenzia con una società di leasing, fra gli obblighi dell'agente vi è quello di promuovere la conclusione di un affare giuridicamente ed economicamente conforme allo schema contrattuale che, per il leasing, presuppone la previa conclusione di un contratto di compravendita del bene e, per i beni mobili registrati, la regolare immatricolazione del veicolo e conseguente iscrizione al PRA, eventi temporalmente e logicamente successivi al contratto di vendita e talvolta successivi alla stipulazione del contratto di leasing. La necessità della verifica della realizzazione del presupposto fondamentale dell'operazione tende a prevenire il maggior rischio cui sono esposte dette società, cioè il rischio che il bene non esista, o sia diverso da quello acquistato e pagato o sia finito in proprietà di terzi, non attenendo, l'obbligo dell'agente, all'esecuzione del contratto di leasing, sibbene al perfezionamento, giuridico ed economico, dell'operazione. Conseguentemente, l'inadempimento del predetto obbligo integra giusta causa di recesso e l'accertamento relativo è riservato al giudice di merito ed è incensurabile in sede di legittimità se congruamente motivato ed esente da vizi logico - giuridici.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2119, Cod. Civ. art. 1750
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)