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Sez. L, Sentenza n. 2879 del 06/04/1990 (Rv. 466467 - 01)

AGENZIA - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RECESSO - IN GENERE - GIUSTA CAUSA - INDENNITÀ SOSTITUTIVA DEL PREAVVISO - SPETTANZA - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1990-04-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/466467-01

AGENZIA - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RECESSO - IN GENERE - GIUSTA CAUSA - INDENNITÀ SOSTITUTIVA DEL PREAVVISO - SPETTANZA - ESCLUSIONE.*

Il contratto di Agenzia può risolversi anche senza preavviso e senza pagamento dell'indennità sostitutiva di cui all'art. 1750 cod. civ., ove il recesso del preponente risulti giustificato da un inadempimento, di rilevante importanza, dell'agente o comunque da un comportamento tale da rimuovere il presupposto fiduciario del rapporto, impedendone la prosecuzione anche temporanea, secondo i principi della giusta causa ex art. 2119 cod. civ., analogicamente applicabili anche al contratto di Agenzia. (V 160/88, mass n 456784; (V 1053/87, mass n 455232).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1750, Cod. Civ. art. 2119

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)