Sez. L, Sentenza n. 2879 del 06/04/1990 (Rv. 466467 - 01)
AGENZIA - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RECESSO - IN GENERE - GIUSTA CAUSA - INDENNITÀ SOSTITUTIVA DEL PREAVVISO - SPETTANZA - ESCLUSIONE.*
AGENZIA - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RECESSO - IN GENERE - GIUSTA CAUSA - INDENNITÀ SOSTITUTIVA DEL PREAVVISO - SPETTANZA - ESCLUSIONE.*
Il contratto di Agenzia può risolversi anche senza preavviso e senza pagamento dell'indennità sostitutiva di cui all'art. 1750 cod. civ., ove il recesso del preponente risulti giustificato da un inadempimento, di rilevante importanza, dell'agente o comunque da un comportamento tale da rimuovere il presupposto fiduciario del rapporto, impedendone la prosecuzione anche temporanea, secondo i principi della giusta causa ex art. 2119 cod. civ., analogicamente applicabili anche al contratto di Agenzia. (V 160/88, mass n 456784; (V 1053/87, mass n 455232).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1750, Cod. Civ. art. 2119
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)