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Sez. 1, Sentenza n. 3018 del 03/05/1986 (Rv. 446029 - 01)

RISARCIMENTO DEL DANNO - OBBLIGAZIONI PECUNIARIE - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - SVALUTAZIONE MONETARIA - RISARCIBILITÀ AUTOMATICA - ESCLUSIONE - PROVA DEL MAGGIORE DANNO SUBITO - ONERE DEL CREDITORE - ACCERTAMENTO - CRITERI.*
Stato
decisa il 1986-05-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/446029-01

RISARCIMENTO DEL DANNO - OBBLIGAZIONI PECUNIARIE - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - SVALUTAZIONE MONETARIA - RISARCIBILITÀ AUTOMATICA - ESCLUSIONE - PROVA DEL MAGGIORE DANNO SUBITO - ONERE DEL CREDITORE - ACCERTAMENTO - CRITERI.*

Nelle obbligazioni pecuniarie, la svalutazione monetaria verificatasi durante la mora del debitore non giustifica in sè alcun risarcimento automatico, avendo il creditore l'Onere di provare il danno ulteriore subito in aggiunta a quello coperto dagli interessi legali, ma il giudice, agli effetti della dimostrazione di detto maggior danno, può utilizzare, oltre che il notorio acquisito alla comune esperienza, presunzioni fondate su condizioni e qualità personali del creditore e sulle modalità di impiego del denaro coerenti, secondo i criteri della normalità e della possibilità, con tali elementi, per desumere, dal complesso di questi dati integrati ove occorra con criteri equitativi, quali maggiori utilità la somma avrebbe potuto procurare al creditore se tempestivamente pagata. (V 5691/84, mass n 437369; (V 5407/83, mass n 430327; (V 5246/83, mass n 430128; (Conf 650/84, mass n 432914).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1224 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)