Sez. 2, Sentenza n. 5246 del 30/07/1983 (Rv. 430128 - 01)
OBBLIGAZIONI IN GENERE - INADEMPIMENTO - RESPONSABILITÀ - RISARCIMENTO DEL DANNO - OBBLIGAZIONI PECUNIARIE - DOMANDA DEL MAGGIOR DANNO OLTRE GLI INTERESSI LEGALI - RICONOSCIMENTO RELATIVO PER IL SOLO FATTO NOTORIO DELLA SVALUTAZIONE MONETARIA - ESCLUSIONE - ONERE PROBATORIO DEL CREDITORE - OGGETTO - POTERI DEL GIUDICE.*
OBBLIGAZIONI IN GENERE - INADEMPIMENTO - RESPONSABILITÀ - RISARCIMENTO DEL DANNO - OBBLIGAZIONI PECUNIARIE - DOMANDA DEL MAGGIOR DANNO OLTRE GLI INTERESSI LEGALI - RICONOSCIMENTO RELATIVO PER IL SOLO FATTO NOTORIO DELLA SVALUTAZIONE MONETARIA - ESCLUSIONE - ONERE PROBATORIO DEL CREDITORE - OGGETTO - POTERI DEL GIUDICE.*
In tema di danni da inadempimento di obbligazioni pecuniarie, allorché il creditore assume di aver subito, durante la mora del debitore, un danno di entità maggiore degli interessi legali a causa della svalutazione monetaria, il giudice non può riconoscerlo per il solo fatto notorio della svalutazione e procedere ad un risarcimento automatico, attuato con la rivalutazione della somma dovuta, ma deve - sulla base dei fatti che il creditore ha l'Onere di alligare e dimostrare valendosi, senza alcuna limitazione, di ogni possibile mezzo di prova ed anche di presunzioni di vita fondate sulle sue condizioni e qualità personali e sulle modalità di impiego del danaro coerenti con queste - pervenire ad un risultato valutativo globale, eventualmente integrato da criteri equitativi da cui desumere, caso per caso, quali maggiori utilità la somma tempestivamente pagata avrebbe potuto procurare al creditore, rimanendo fermo, per quest'ultimo, l'Onere di dimostrare in maniera più specifica l'eventuale danno emergente derivante dal fatto di essersi dovuto procurare la somma non pagatagli a condizioni particolarmente svantaggiose o mediante alienazione di beni reali od il danno allegato con riferimento a investimenti particolari, specificamente programmati e resi impossibili dall'inadempimento del debitore. (Conf 2422/82, mass n 420286; (Conf 3890/81, mass n 414540; (Conf 3776/79, mass n 400219).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1224 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)