Sez. 2, Sentenza n. 2161 del 28/02/1987 (Rv. 451387 - 01)
OBBLIGAZIONI IN GENERE - INADEMPIMENTO - RESPONSABILITÀ - RISARCIMENTO DEL DANNO - OBBLIGAZIONI PECUNIARIE - SVALUTAZIONE MONETARIA - VERIFICATASI DURANTE LA MORA DEL DEBITORE - PROVA DEL MAGGIOR DANNO - ONERE A CARICO DEL CREDITORE - CONTENUTO - MANCANZA DI PROVE SPECIFICHE - CRITERI UTILIZZABILI DAL GIUDICE - FATTISPECIE (IMPIEGO DELLA SOMMA IN MODO DA ESSERE SOTTRATTA ALLA SVALUTAZIONE DESUNTO DALLA QUALITÀ DI IMPRENDITORE DEL CREDITORE).*
OBBLIGAZIONI IN GENERE - INADEMPIMENTO - RESPONSABILITÀ - RISARCIMENTO DEL DANNO - OBBLIGAZIONI PECUNIARIE - SVALUTAZIONE MONETARIA - VERIFICATASI DURANTE LA MORA DEL DEBITORE - PROVA DEL MAGGIOR DANNO - ONERE A CARICO DEL CREDITORE - CONTENUTO - MANCANZA DI PROVE SPECIFICHE - CRITERI UTILIZZABILI DAL GIUDICE - FATTISPECIE (IMPIEGO DELLA SOMMA IN MODO DA ESSERE SOTTRATTA ALLA SVALUTAZIONE DESUNTO DALLA QUALITÀ DI IMPRENDITORE DEL CREDITORE).*
I maggiori danni menzionati dall'art. 1224, secondo comma, cod. civ., quale premessa dell'ulteriore risarcimento dovuto per la mora delle obbligazioni pecuniarie, non possono consistere nella allegazione, pura e semplice, della svalutazione monetaria sopravvenuta al termine previsto per il non eseguito pagamento, ma devono essere indicati e dimostrati dal creditore. Tuttavia tale prova, può essere data con ogni mezzo e può consistere anche in presunzioni, tenuto conto anche di fatti notori. In tale quadro legittimamente il giudice può prendere in considerazione la attività economica svolta professionalmente dal creditore per dedurne, in base all'id quod plerumque accidit, che se vi fosse stato tempestivo adempimento, la somma dovuta sarebbe stata impiegata in modo da essere sottratta, in tutto o in parte, agli effetti del deprezzamento monetario. (nella specie, il giudice del merito - la cui decisione è stata confermata dalla suprema Corte - ha desunto dalla qualità di imprenditore del creditore che la somma dovutagli sarebbe stata impiegata in tale attività o quantomeno depositata in banca, ritenendo il danno da mora pari almeno agli interessi derivanti da detto deposito). (V 3090/86, mass n 446099; (V 3018/86, mass n 446029; (V 2394/86, mass n 445514; (Conf 2368/86, mass n 445493; (Conf 809/86, mass n 444343).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1224 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)