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Sez. 1, Sentenza n. 5691 del 12/11/1984 (Rv. 437369 - 01)

RISARCIMENTO DEL DANNO - OBBLIGAZIONI PECUNIARIE - MAGGIOR DANNO, EX ART. 1224 SECONDO COMMA COD. CIV. - REVOCA - FATTISPECIE - IMPRESA.*
Stato
decisa il 1984-11-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/437369-01

RISARCIMENTO DEL DANNO - OBBLIGAZIONI PECUNIARIE - MAGGIOR DANNO, EX ART. 1224 SECONDO COMMA COD. CIV. - REVOCA - FATTISPECIE - IMPRESA.*

Se è vero che il maggior danno derivante dalla sopravvenuta svalutazione monetaria, secondo la previsione dell'art. 1224, comma secondo, cod. civ., non può presumersi, ma va in concreto dimostrato anche con il ricorso al notorio ed a presunzioni fondate sulle condizioni e qualità personali del creditore, è adeguatamente motivato il riconoscimento di quel pregiudizio sulla base della considerazione dell'omessa destinazione del danaro negli ordinari investimenti aziendali in un'impresa che richiede la disponibilità di un costante e congruo capitale circolante. (V 650/84, mass n 432914; (V 4517/83, mass n 429393; (V 2910/83, mass n 427829; (V 2318/83, mass n 427168).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1224 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)