Sez. 1, Sentenza n. 953 del 26/01/1993 (Rv. 480458 - 01)
Impugnazioni civili - Revocazione (giudizio di) - Motivi di revocazione - Errore di fatto | Errore di fatto - Nozione - Atto di notificazione - Idoneità a determinare la decorrenza del termine iniziale per l'impugnazione - Affermazione erronea in esito a valutazione giuridica dell'atto - Errore di fatto - Configurabilità - Esclusione.
Impugnazioni civili - Revocazione (giudizio di) - Motivi di revocazione - Errore di fatto
L'errore di fatto, che può dar luogo a revocazione della sentenza ai sensi dell'art. 395 n. 4 cod. proc. civ., presuppone il contrasto tra due diverse rappresentazioni dello stesso oggetto, emergenti una dalla sentenza e l'altra dagli atti e documenti processuali, purché, da un lato, la realtà desumibile dalla sentenza sia frutto di supposizione, e non di valutazione o di giudizio e, dall'altro, quella risultante dagli atti e documenti non sia stata contestata dalle parti. Pertanto, non costituisce errore di fatto, ma di diritto, quello inerente all'idoneità dell'atto di notificazione a determinare l'effetto di far decorrere il termine iniziale per l'impugnazione, ove tale inidoneità sia stata affermata in esito alla valutazione giuridica dell'atto stesso.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 395 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)