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Sez. L, Sentenza n. 1850 del 06/03/1985 (Rv. 439776 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - DIRITTI ED OBBLIGHI DEL DATORE E DEL PRESTATORE DI LAVORO - IN GENERE - NOTE DI QUALIFICA - SINDACABILITÀ IN SEDE GIURISDIZIONALE - LIMITI.*
Stato
decisa il 1985-03-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/439776-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - DIRITTI ED OBBLIGHI DEL DATORE E DEL PRESTATORE DI LAVORO - IN GENERE - NOTE DI QUALIFICA - SINDACABILITÀ IN SEDE GIURISDIZIONALE - LIMITI.*

La sindacabilità, in Sede giurisdizionale, delle valutazioni concernenti le note di qualifica del dipendente, in relazione all'osservanza o meno, da parte del datore di lavoro (ancorché ente pubblico economico), delle regole formali e sostanziali poste dalla legge e dalla disciplina collettiva applicabile nonché l'osservanza o meno dell'Obbligo generale di correttezza e buona fede, presuppone l'assolvimento, da parte del lavoratore, dell'Onere di indicare le particolari circostanze dalle quali possa desumersi la violazione di tale Obbligo o delle regole anzidette. (V 653/84, mass n 432919; (V 3674/83, mass n 428571; (V 3569/81, mass n 414179; (V 2921/78, mass n 392344).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1175, Cod. Civ. art. 1375, Cod. Civ. art. 2094, Cod. Civ. art. 2095 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)