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Sez. L, Sentenza n. 11891 del 14/12/1990 (Rv. 470144 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - GRATIFICAZIONI - PREMI DI OPEROSITÀ E DI LAVORAZIONE - CORRESPONSIONE CONTRATTUALMENTE PREVISTA SULLA BASE DI UNA DETERMINATA NOTA DI QUALIFICA - INSINDACABILITÀ DEL DATORE DI LAVORO - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1990-12-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/470144-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - GRATIFICAZIONI - PREMI DI OPEROSITÀ E DI LAVORAZIONE - CORRESPONSIONE CONTRATTUALMENTE PREVISTA SULLA BASE DI UNA DETERMINATA NOTA DI QUALIFICA - INSINDACABILITÀ DEL DATORE DI LAVORO - ESCLUSIONE.*

Le valutazioni del datore di lavoro concernenti le note di qualifica dei dipendenti (nella specie, di un istituto di credito) non sono insindacabili, restando il datore di lavoro soggetto ai limiti posti da eventuali criteri obiettivi previsti dal contratto collettivo, e soprattutto agli obblighi di correttezza e buona fede, con l'Onere di motivare le note suddette al fine di consentire al giudice il Sindacato in ordine all'eventuale sussistenza di intenti discriminatori o di ritorsione ovvero di motivi illeciti. Consegue che la clausola della contrattazione collettiva, che preveda la corresponsione di un premio di rendimento ai dipendenti che abbiano conseguito una determinata nota di qualifica, non sancisce un potere soggettivo insindacabile del datore di lavoro, potendo il dipendente, cui tale premio sia negato per il mancato conseguimento della nota di qualifica necessaria, contestare la motivazione e quindi la legittimità di quest'ultima. (V 4551/90, mass n 467273; (V 571/89, mass n 461669).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1175, Cod. Civ. art. 1375, Cod. Civ. art. 2099 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)