Sez. 5, Sentenza n. 15660 del 12/08/2004 (Rv. 575510 - 01)
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI LAVORO - LAVORO DIPENDENTE - IN GENERE | Incentivo alle dimissioni anticipate del dipendente - Somme corrisposte dal datore di lavoro - Natura - Reddito imponibile da lavoro dipendente - Erogazione liberale eccezionale - Configurabilità - Esclusione - Fondamento.
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI LAVORO - LAVORO DIPENDENTE - IN GENERE
La somme corrisposte dal datore di lavoro, in aggiunta alle spettanze di fine rapporto, come incentivo alle dimissioni anticipate del dipendente (cosiddetti incentivi all'esodo), non hanno natura liberale né eccezionale, ma costituiscono reddito imponibile da lavoro dipendente, essendo predeterminate al fine di sollecitare e remunerare, mediante una vera e propria controprestazione, il consenso del lavoratore alla risoluzione anticipata del rapporto. La causa di siffatte prestazioni, quindi, in quanto presuppone una pattuizione, esclude che le corrispondenti somme possano essere esentate dall'imposta, catalogandole fra i "sussidi occasionali" che, a differenza degli incentivi programmati, sono concessi estemporaneamente e graziosamente, in coincidenza con rilevanti esigenze personali e familiari del lavoratore. Nè gli obiettivi di politica aziendale perseguiti attraverso l'incentivazione dell'esodo incidono sull'imponibilità degli emolumenti corrisposti a tale titolo, giacché l'esenzione deve ritenersi applicabile sol quando la prestazione stessa - non la causa determinante di essa (crisi aziendale) o i mezzi economici con cui è fronteggiata (risorse per costi straordinari) o la finalità come recepita dalla parte del lavoratore (risarcimento del danno morale da prossima disoccupazione) - è eccezionale e non ricorrente. Tali somme, pertanto, non rientrando nell'esenzione prevista dall'art. 48, comma secondo, lettera f), del T.U. approvato con il d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, né in altre cause di esenzione, sono soggette a tassazione separata, ai sensi del precedente art. 16, comma primo, lettera a), essendo in diretta ed immediata correlazione con la cessazione del rapporto di lavoro dipendente.
Riferimenti normativi: DPR 22/12/1986 num. 917 art. 48 CORTE COST., DPR 22/12/1986 num. 917 art. 16 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)