Sez. L, Sentenza n. 4250 del 29/06/1981 (Rv. 414928 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - MANSIONI - DIVERSE DA QUELLE DELL'ASSUNZIONE - COPERTURA DI POSTI DI QUALIFICA SUPERIORE MEDIANTE CONCORSO INTERNO - GRADUATORIA ED OPERAZIONI PRELIMINARI - LEGITTIMITA - CONTESTAZIONE DA PARTE DEL LAVORATORE ESCLUSO - AMMISSIBILITA - CONDIZIONI - FATTISPECIE RELATIVA AD UN CONCORSO INTERNO BANDITO DA UNA CASSA DI RISPARMIO.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - MANSIONI - DIVERSE DA QUELLE DELL'ASSUNZIONE - COPERTURA DI POSTI DI QUALIFICA SUPERIORE MEDIANTE CONCORSO INTERNO - GRADUATORIA ED OPERAZIONI PRELIMINARI - LEGITTIMITA - CONTESTAZIONE DA PARTE DEL LAVORATORE ESCLUSO - AMMISSIBILITA - CONDIZIONI - FATTISPECIE RELATIVA AD UN CONCORSO INTERNO BANDITO DA UNA CASSA DI RISPARMIO.*
Qualora il datore di lavoro, per la copertura di determinati posti di qualifica superiore, bandisca un concorso interno, affidandone l'espletamento ad una commissione esaminatrice, la legittimita della graduatoria e delle operazioni preliminari poste in essere da tale commissione, avanti natura di Atti giuridici, puo essere giudizialmente contestata dal lavoratore rimasto escluso, quale mezzo al fine di conseguire una pronuncia d'invalidita dell'atto di nomina dei vincitori, qualora l'una o le altre, configurando violazione dei meccanismi procedimentali precostituiti dal medesimo datore di lavoro, ovvero violazione del principio generale di correttezza fissato dall'art 1175 cod civ, integrino un'inadempienza alle obbligazioni su di esso gravanti per effetto del paritetico rapporto giuridico instauratosi con i partecipanti al concorso. (nella specie, trattavasi di un concorso interno bandito da una cassa di risparmio, secondo la previsione degli artt 2 e 57 del CCNL del 6 febbraio 1975, per la copertura di posti di dirigente. La suprema Corte, alla stregua del principio di cui sopra, ha ritenuto corretta la pronuncia con la quale i giudici del merito, su domanda del concorrente non vincitore, avevano invalidato i risultati del concorso stesso, per violazione delle Disposizioni contenute nel bando, circa la composizione della commissione in Sede deliberante, nonche per violazione delle regole di correttezza, ravvisabile nella valutazione di oltre cinquanta concorrenti nel solo arco di quaranta minuti). (V 5800/80; (V 5688/79, mass n 402286).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1175, Cod. Civ. art. 2094, Cod. Civ. art. 2103 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 409 CORTE COST., Contr. Coll. 06/02/1975 num. 2, Contr. Coll. 06/02/1975 num. 57
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)