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Sez. 2 - , Sentenza n. 8823 del 04/02/2021 Ud. (dep. 04/03/2021) Rv. 280764 - 01

AZIONE PENALE - QUERELA - TERMINE | Reati divenuti perseguibili a querela per effetto del d.lgs. n. 36 del 2018 - Disciplina transitoria di cui all’art. 12, comma 2, del medesimo decreto - Querela tardiva - Applicabilità - Esclusione - Ragioni.
Stato
decisa il 2021-02-04
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/280764-01

AZIONE PENALE - QUERELA - TERMINE

In tema di condizioni di procedibilità, con riferimento ai reati divenuti perseguibili a querela per effetto del d.lgs. 10 aprile 2018, n. 36, la disciplina transitoria di cui all'art. 12, comma 2, del medesimo decreto, che, in caso di procedimento pendente, prevede l'avviso alla persona offesa per l'eventuale esercizio del diritto di querela, non si applica alla persona offesa che abbia già manifestato la volontà di punizione, anche se oltre il termine di cui all'art. 124 cod. pen., poiché, diversamente, l'avviso si risolverebbe in una rimessione in termini. (In motivazione la Corte ha precisato che l'onere di tempestività a carico della parte che si ritenga persona offesa dal reato, sussiste indipendentemente dalla procedibilità del reato di ufficio o a querela di parte).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 2 CORTE COST., Cod. Pen. art. 124 CORTE COST., Cod. Pen. art. 640 com. 3, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 336, Decreto Legisl. 10/04/2018 num. 36 art. 12 com. 2

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)