Sez. L, Sentenza n. 8083 del 03/11/1987 (Rv. 455741 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - DISCIPLINA (EFFICACIA) - ACCORDI AZIENDALI - SOSPENSIONE DEL RAPPORTO - IN GENERE - ACCORDO CONCERNENTE LA PATTIZIA SOSPENSIONE DELLE RISPETTIVE PRESTAZIONI - RELATIVO MANDATO AI RAPPRESENTANTI SINDACALI - CONFERIMENTO CON IL MERO SILENZIO - CONDIZIONI - FATTISPECIE.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - DISCIPLINA (EFFICACIA) - ACCORDI AZIENDALI - SOSPENSIONE DEL RAPPORTO - IN GENERE - ACCORDO CONCERNENTE LA PATTIZIA SOSPENSIONE DELLE RISPETTIVE PRESTAZIONI - RELATIVO MANDATO AI RAPPRESENTANTI SINDACALI - CONFERIMENTO CON IL MERO SILENZIO - CONDIZIONI - FATTISPECIE.*
In caso di accordo aziendale che abbia ad oggetto la pattizia sospensione sia dell'Obbligo retributivo del datore di lavoro sia dell'Obbligo dei lavoratori di effettuare la prestazione lavorativa, non è necessario che il mandato (collettivo) ai rappresentanti sindacali di stipulare tale accordo rivesta alcuna Forma e quindi dai singoli lavoratori può essere conferito anche con il mero silenzio ove concorrano particolari circostanze di fatto che lo rendano significativo della volontà degli stessi. (nella specie il giudice del merito - adito da un lavoratore che rivendicava in giudizio le retribuzioni non corrispostegli - aveva respinto la domanda, ritenendo vincolante per il medesimo una sospensione pattizia prevista da un accordo aziendale stipulato dai rappresentanti sindacali a seguito di un'assemblea in cui era stato illustrato il contenuto dell'accordo senza che il lavoratore ricorrente, né altri, avessero opposto alcuna obiezione; la S.C., nel confermare tale pronuncia, ha enunciato il suddetto principio di diritto). (V 1994/82, mass n 419834).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1326, Cod. Civ. art. 1350, Cod. Civ. art. 1362, Cod. Civ. art. 1392, Cod. Civ. art. 2067
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)