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Sez. 1, Sentenza n. 595 del 08/02/1978 (Rv. 389894 - 01)

RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - CON INGIUNZIONE FISCALE (TRIBUTI INDIRETTI ED ENTRATE PATRIMONIALI) - INGIUNZIONE FISCALE - OPPOSIZIONE - PARTE CONVENUTA - AMMINISTRAZIONE CREDITRICE - POTERI PROCESSUALI - PROPOSIZIONE DI DOMANDE RICONVENZIONALI - AMMISSIBILITA - DEDUZIONE DI DIVERSO TITOLO GIUSTIFICATIVO DELLA PRETESA DI CORREGGERE O INTEGRARE L'ORIGINARIO ATTO DI IMPOSIZIONE - LEGITTIMITA.*
Stato
decisa il 1978-02-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/389894-01

RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - CON INGIUNZIONE FISCALE (TRIBUTI INDIRETTI ED ENTRATE PATRIMONIALI) - INGIUNZIONE FISCALE - OPPOSIZIONE - PARTE CONVENUTA - AMMINISTRAZIONE CREDITRICE - POTERI PROCESSUALI - PROPOSIZIONE DI DOMANDE RICONVENZIONALI - AMMISSIBILITA - DEDUZIONE DI DIVERSO TITOLO GIUSTIFICATIVO DELLA PRETESA DI CORREGGERE O INTEGRARE L'ORIGINARIO ATTO DI IMPOSIZIONE - LEGITTIMITA.*

L'opposizione a ingiunzione fiscale in materia di imposte indirette - proposta nella vigenza dell'abrogato contenzioso tributario - da luogo ad un ordinario giudizio di cognizione, nel quale il contribuente assume veste formale e sostanziale di attore e l'amministrazione creditrice quella di parte convenuta: ad essa spettano, quindi, tutti i poteri processuali che il codice di rito ricollega a tale posizione, compreso quello di proporre domande riconvenzionali riflettenti il medesimo rapporto di imposta in contestazione, in presenza, cioe, del momento di collegamento con l'oggetto del giudizio che l'art 36 cod proc civ richiede per il simultaneus processus; essa pertanto puo dedurre un diverso titolo giustificativo della pretesa di correggere o integrare l'originario atto di imposizione, chiedendo il pagamento delle maggiori somme dovute per imposta suppletiva o complementare. (Conf 2863/72, mass n 360586; (Conf 2665/72, mass n 360255).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 36 CORTE COST., Legge 20/03/1865 num. 2248 all. E art. 4 CORTE COST., Legge 20/03/1865 num. 2248 all. E art. 6 CORTE COST., Regio Decr. 14/04/1910 num. 639 art. 2, Regio Decr. 30/12/1923 num. 3269 art. 8, Regio Decr. 30/12/1923 num. 3269 art. 9

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)