Sez. 1, Sentenza n. 2863 del 06/10/1972 (Rv. 360586 - 01)
RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - CON INGIUNZIONE FISCALE (TRIBUTI INDIRETTI ED ENTRATE PATRIMONIALI) - INGIUNZIONE FISCALE - OPPOSIZIONE - GIUDIZIO DI COGNIZIONE PIENA - DEDUZIONE DI RICONVENZIONALE DA PARTE DELLA PA - MUTAMENTO DELLA CAUSA PETENDI - AMMISSIBILITA - IMPOSTA DI REGISTRO - BENEFICI FISCALI PER IMMOBILI DANNEGGIATI DALLA GUERRA - RICONVENZIONALE PER IL PAGAMENTO DELL'IMPOSTA ORDINARIA - PROPONIBILITA - POTERE DEL GIUDICE ORDINARIO - SUSSISTENZA.*
RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - CON INGIUNZIONE FISCALE (TRIBUTI INDIRETTI ED ENTRATE PATRIMONIALI) - INGIUNZIONE FISCALE - OPPOSIZIONE - GIUDIZIO DI COGNIZIONE PIENA - DEDUZIONE DI RICONVENZIONALE DA PARTE DELLA PA - MUTAMENTO DELLA CAUSA PETENDI - AMMISSIBILITA - IMPOSTA DI REGISTRO - BENEFICI FISCALI PER IMMOBILI DANNEGGIATI DALLA GUERRA - RICONVENZIONALE PER IL PAGAMENTO DELL'IMPOSTA ORDINARIA - PROPONIBILITA - POTERE DEL GIUDICE ORDINARIO - SUSSISTENZA.*
Il giudizio di opposizione ad ingiunzione fiscale, emessa in materia di imposte sui trasferimenti di ricchezza, e un giudizio di cognizione piena, nel quale l'amministrazione finanziaria ha il diritto di proporre domande (o eccezioni) riconvenzionali ai sensi dell'art 36 cod proc civ, nel rispetto delle regole procedurali circa il tempo ed il modo di proposizione. Essa puo, quindi, riconosciuta l'inesistenza delle ragioni giuridiche poste a fondamento dell'accertamento (complementare o suppletivo) contenuto nell'ingiunzione opposta, al fine di sostenere l'ulteriore pretesa tributaria riguardante il medesimo presupposto, che ha gia originato l'obbligazione soddisfatta con il pagamento dell'imposta principale, invocare una nuova e diversa ragione giuridica e cio sia per l'eventualita che l'ingiunzione sia dichiarata illegittima (stante l'infondatezza delle ragioni di diritto in essa enunciate), sia a seguito di annullamento dell'ingiunzione d'ufficio. In particolare la riconvenzionale puo riguardare la spettanza di una determinata esenzione e mirare ad escludere il relativo diritto per una ragione diversa da quelle addotte all'ingiunzione. Ne comporta esorbitanza dei limiti della potesta giurisdizionale dell'AGO la circostanza che la causa petendi riconvenzionalmente dedotta non valga a giustificare in toto la pretesa di cui il contribuente ha chiesto l'accertamento negativo. Deve essere, pertanto, considerata proponibile la riconvenzionale dell'amministrazione finanziaria diretta a far accertare il suo diritto a pretendere il pagamento della normale imposta di registro su un atto gia ammesso alla registrazione a tassa fissa, ai sensi del DL 26 marzo 1946, n 225, riguardante la ricostruzione di immobili distrutti o danneggiati per eventi bellici, dedotta a seguito dell'annullamento di ufficio della ingiunzione opposta, (basata sul presupposto che, al momento della vendita, gli edifici fossero gia stati ricostruiti), sostenendo che l'atto, sulla cui tassazione si controverteva, non potrebbe fruire delle agevolazioni di cui al citato decreto, rispetto ai beni trasferiti che, secondo il certificato dell' UTE a suo tempo allegato, non risultavano danneggiati per oltre un terzo, come previsto dalla legge agevolativa. Il relativo accertamento giudiziario rientra, nei poteri istituzionali del giudice ordinario, non implicando la cognizione di questioni di estimazione semplice, ne l'usurpazione di poteri riservata alla pubblica amministrazione ed agli uffici tributari. Non viene, infatti, in considerazione la componente valutativa del tributo stesso, ma si tratta di affermare, in linea di principio, se negli acquisti di immobili comprendenti solo parzialmente edifici distrutti (o aree di risulta) o danneggiati oltre il terzo per eventi bellici, la esenzione vada affermata od inclusa per l'intero compendio immobiliare -, o debba riguardare proporzionalmente, e pro parte, solo quelle aree e quegli edifici rispondenti ai requisiti di legge, senza che il giudice proceda alla concreta liquidazione, nel quantum, del tributo. (V 1581'69, mass n 340477; 2339'67, mass n 329576).*
Riferimenti normativi: Legge 14/04/1910 num. 636 art. 2, Legge 20/03/1865 num. 2248 all. E art. 6 CORTE COST., Legge 30/12/1923 num. 3269 art. 8, Legge 30/12/1923 num. 3269 art. 9, Decr. Legge Luogoten. 29/03/1946 num. 225, Cod. Proc. Civ. art. 36 CORTE COST., Legge 20/03/1865 num. 2248 all. E art. 4 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)