Sez. 2, Sentenza n. 3742 del 12/08/1977 (Rv. 387408 - 01)
COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - AZIONI GIUDIZIARIE - RAPPRESENTANZA GIUDIZIALE DEL CONDOMINIO - LEGITTIMAZIONE DELL'AMMINISTRATORE - IN GENERE - A TUTELA DI DIRITTI SULLE COSE COMUNI SPETTANTI AI SINGOLI CONDOMINI NEI CONFRONTI DEL VENDITORE IN BASE AI CONTRATTI DI COMPRAVENDITA DELLE PROPRIETA INDIVIDUALI - ESCLUSIONE - CONFERIMENTO DELLA LEGITTIMAZIONE DA PARTE DELL'ASSEMBLEA CONDOMINIALE - AMMISSIBILITA.*
COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - AZIONI GIUDIZIARIE - RAPPRESENTANZA GIUDIZIALE DEL CONDOMINIO - LEGITTIMAZIONE DELL'AMMINISTRATORE - IN GENERE - A TUTELA DI DIRITTI SULLE COSE COMUNI SPETTANTI AI SINGOLI CONDOMINI NEI CONFRONTI DEL VENDITORE IN BASE AI CONTRATTI DI COMPRAVENDITA DELLE PROPRIETA INDIVIDUALI - ESCLUSIONE - CONFERIMENTO DELLA LEGITTIMAZIONE DA PARTE DELL'ASSEMBLEA CONDOMINIALE - AMMISSIBILITA.*
Il potere di agire in giudizio per l'Esercizio di diritti che, pur riferentisi a beni facenti parte del condominio, spettano ai condomini, nei confronti del venditore dell'edificio condominiale, in base ai singoli contratti di compravendita, non rientra nell'ambito della rappresentanza giudiziale attiva del condominio attribuita all'amministratore direttamente dall'art 1131 cod civ, ma puo essere conferito all'amministratore dal regolamento o dall'assemblea condominiali. (V 4132/76, mass n 382796; (V 2720/75, mass n 376713).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1131
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)