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Sez. 1, Sentenza n. 6165 del 29/11/1995 Cc. (dep. 27/12/1995) Rv. 203164 - 01

Misure cautelari - Personali - Impugnazioni - Riesame - In genere | Elementi addotti dalle parti nel corso dell'udienza - Assimilabilità alla più ristretta categoria dei motivi nuovi - Esclusione - Conferma dell'ordinanza impugnata sulla sola base dei detti elementi - Legittimità.
Stato
decisa il 1995-11-29
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/203164-01

Misure cautelari - Personali - Impugnazioni - Riesame - In genere

In tema di riesame di ordinanze applicative di misure cautelari, posto che "gli elementi addotti dalle parti nel corso dell'udienza", cui si riferisce l'art. 309, comma nono, cod. proc. pen., non possono assimilarsi alla più ristretta categoria dei "motivi nuovi", unicamente volti - se prodotti dal pubblico ministero - a fornire ulteriore sostegno agli elementi già tenuti presenti dal giudice nella emissione del provvedimento impugnato, ma possono comprendere anche nuovi elementi e, in genere, altri dati, pur se del tutto indipendenti da quelli a suo tempo presentati ai sensi dell'art. 291 cod. proc. pen. (sempre che riguardino comunque gli addebiti in relazione ai quali la misura cautelare è stata disposta e siano idonei a giustificarla) deve ritenersi legittima la conferma, da parte del Tribunale del riesame, di detta misura, anche sulla sola, dichiarata base degli elementi nuovi addotti nell'udienza dal pubblico ministero.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 291 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 291 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 309 com. 9 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 309 com. 9 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)